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Ordinanza — n. 1525/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false declarations to obtain free legal aid, citing proven intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1525/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false declarations made to secure free legal aid. The appellant argued violations of law regarding subjective intent and the denial of general mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning logical and sufficient. The decision rests on the clear evidence of the appellant's intent to misrepresent income and the negative personality traits observed during the trial.

Regesto Legislator

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Art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Art. 133 cod. pen.: False declarations to obtain free legal aid require proof of specific intent (dolus) and are punishable even if the income conditions were not met, while general mitigating circumstances are denied when the defendant commits the offense while already under investigation for another crime.

Parole chiave

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false declarations legal aid subjective intent criminal law general mitigating circumstances negative personality traits free legal aid fraud Cassation inadmissibility income tax evasion mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 20 settembre 2023 che aveva condannato Mancuso Vito alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 95, D.P.R.
Art. 133 cod. pen.
Difatti, valorizzando i criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., viene posta in evidenza la negativa personalità dell'imputato evincibile dalla circostanza che egli ha commesso il reato oggi in contestazione mentre era sottoposto a procedimento per altro reato.
Art. 5 cod. pen.
n.115/2002: la loro ignoranza non scusa pertanto l'errore sulla legge penale ex art. 5 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 95 D.P.R. 115/2002
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 20 settembre 2023 che aveva condannato Mancuso Vito alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 95, D.P.R.
art. 76 D.P.R. 115/2002
art. 95 D.P.R. n.115/2002
115/2002, come tali integrano la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 95 D.P.R. n.115/2002: la loro ignoranza non scusa pertanto l'errore sulla legge penale ex art.
art. 5 cod. pen
n.115/2002: la loro ignoranza non scusa pertanto l'errore sulla legge penale ex art. 5 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Difatti, valorizzando i criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., viene posta in evidenza la negativa personalità dell'imputato evincibile dalla circostanza che egli ha commesso il reato oggi in contestazione mentre era sottoposto a procedimento per altro reato.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli
115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, ovvero da dolo eventuale, restando esclusa la responsabilità colposa (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO VITO nato a ERICE il 12/12/1978 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 20 settembre 2023 che aveva condannato Mancuso Vito alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 95, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito nella senza impugnata (pag. 2-4). In ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002, la Corte di appello, con deduzioni logiche, pertinenti ed esaustive, pone in evidenza che, dalle dichiarazioni mendaci fornite dal Mancuso nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si deduce la volontà dell'imputato di rendere una falsa rappresentazione della realtà al fine di beneficiare dell'ammissione al gratuito patrocinio.

I giudici di merito sul punto sottolineano che la sussistenza del dolo nel caso di specie emerge con chiarezza se si considera che l'imputato ha omesso di indicare nella suddetta dichiarazione i redditi esenti dall'imposta IRPEF e quelli soggetti a tassazione separata che, rientrando nella nozione di reddito rilevante ai fini dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato ex art. 76 D.P.R. 115/2002, come tali integrano la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 95 D.P.R. n.115/2002: la loro ignoranza non scusa pertanto l'errore sulla legge penale ex art. 5 cod. pen.

In ordine all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, ovvero da dolo eventuale, restando esclusa la responsabilità colposa (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129). In proposito, i giudici di merito valorizzano la circostanza che si trattava di redditi percepiti dall'imputato, di cui egli non poteva ignorare l'esistenza.

4. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale nega l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio congruo ed esente da vizi di logicità. Difatti, valorizzando i criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., viene posta in evidenza la negativa personalità dell'imputato evincibile dalla circostanza che egli ha commesso il reato oggi in contestazione mentre era sottoposto a procedimento per altro reato. A riguardo è utile ricordare che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma