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Ordinanza — n. 1524/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1524/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant personally submitted the petition rather than engaging a qualified defense attorney. Although the appellant argued for a violation of motivation regarding criminal responsibility, the court noted that the Law No. 103 of June 23, 2017, removed the exception allowing personal submissions. Consequently, the court ruled that the failure to use a qualified lawyer rendered the appeal procedurally void and ordered the appellant to pay the associated fines and costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation must be signed by a qualified defense attorney; personal submission is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal qualified defense attorney personal submission Cassation procedure legal representation requirement errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena mancata comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Si rileva la palese inammissibilità del ricorso per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
L. 23 giugno 2017, n. 103
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAAD SOUFIANE nato il 13/01/1995 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 08.04.2024 che aveva ritenuto responsabile Saad Soufiane del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.

c) e comma 2 bis e 2 sexies D. Lvo. 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione in riferimento alla pronuncia di responsabilità penale a suo carico.

3. Si rileva la palese inammissibilità del ricorso per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. La L. 23 giugno 2017, n.103 ha infatti modificato l'art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025.