Italian Supreme Court dismisses appeal against tax evasion conviction for lack of admissibility and insufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding subjective intent and sentencing, but the court found these arguments merely reproduced issues already properly addressed by the trial judge. The court ruled that the specific intent for tax evasion was established by the failure to maintain mandatory accounting books, which prevented income reconstruction, and that the sentence was legally justified by the four-year duration of the tax fraud.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be admissible and based on specific legal grounds; mere reproduction of merits arguments or requests for re-evaluation of evidence without identifying specific procedural errors render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNAFO FRANCESCO GIUSEPPE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 19/03/1961 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; ,u Rilevato che Munafò Francesco Giuseppe, condannato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di anni due di reclusione, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato nonché travisamento della prova costituita dalla relazione di consulenza tecnica del dott.
Spada (primo motivo) nonché mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (secondo motivo); considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la prova della condotta di occultamento risulta accertata dal verbale di contestazione versato in atti e dalla deposizione testimoniale del maresciallo Malsano dalle quali emerge che era stata omessa la contabilizzazione delle fatture emesse dal Munafò; peraltro la prova della produzione di reddito e del volume di affari è emersa dall'attività di indagine compiuta dalla Guardia di Finanza attraverso controlli incrociati relativi ai soggetti che avevano intrattenuto rapporti commerciali con l'impresa dell'imputato ed è stato peraltro confermato dallo stesso consulente tecnico della difesa, dott.
Spada, che ha rideterminato l'utile netto dichiarato in euro 7.971,24. La censura difensiva non contesta specificamente e con puntuale allegazione tale aspetto, limitandosi a paventare una piena certezza di quanto lucrato che non incide sulla sussistenza del reato in presenza di un innegabile vantaggio ottenuto. L'esistenza del dolo specifico, invece, è emersa dalla concomitante omessa tenuta, da parte del ricorrente, delle scritture contabili obbligatorie in regime di contabilità semplificata che attesta come il Munafò abbia gestito la propria impresa in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari, al fine di evadere il pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; constatato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, giacché il giudice di secondo grado ha ritenuto congrua la pena irrogata atteso che l'occultamento ha avuto ad oggetto fatture emesse nell'arco di quattro anni (dal 2012 al 2015) in modo da pervenire alla pena di anni due e mesi sei di reclusione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025 Il Consigliere estenso