Ordinanza — n. 1522/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO ANTONINO nato a CATANIA il 02/07/1981 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; P- Pellegrino Antonino ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 01.04.2025 dalla Corte di appello di Catania con la quale è stata confermata la penale responsabilità per i reati di cui all'art.5 del d.lgs. 74 del 2000 (capo 1) e di cui all'art. 10 del d.lgs. 74 del 2000 (capo 2), lamentando, con un unico motivo ricorso, il diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 1522/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269); considerato che, nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento all'assenza di particolari ragioni idonee a giustificare tale concessione, non essendo emersi elementi positivi del fatto volti a giustificare l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen..
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO ANTONINO nato a CATANIA il 02/07/1981 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; P- Pellegrino Antonino ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 01.04.2025 dalla Corte di appello di Catania con la quale è stata confermata la penale responsabilità per i reati di cui all'art.5 del d.lgs. 74 del 2000 (capo 1) e di cui all'art. 10 del d.lgs. 74 del 2000 (capo 2), lamentando, con un unico motivo ricorso, il diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269); considerato che, nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento all'assenza di particolari ragioni idonee a giustificare tale concessione, non essendo emersi elementi positivi del fatto volti a giustificare l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen..
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025 Il Consigliere estensore 129 „ Il Presidente