Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1522/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1522/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1522/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO ANTONINO nato a CATANIA il 02/07/1981 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; P- Pellegrino Antonino ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 01.04.2025 dalla Corte di appello di Catania con la quale è stata confermata la penale responsabilità per i reati di cui all'art.5 del d.lgs. 74 del 2000 (capo 1) e di cui all'art. 10 del d.lgs. 74 del 2000 (capo 2), lamentando, con un unico motivo ricorso, il diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 1522/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269); considerato che, nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento all'assenza di particolari ragioni idonee a giustificare tale concessione, non essendo emersi elementi positivi del fatto volti a giustificare l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento alle vittime di reati obbligo di ridurre il danno circostanza attenuante infrazione privilegiata regime di risarcimento indennità piena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62 bis cod. pen
28269); considerato che, nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento all'assenza di particolari ragioni idonee a giustificare tale concessione, non essendo emersi elementi positivi del fatto volti a giustificare l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO ANTONINO nato a CATANIA il 02/07/1981 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; P- Pellegrino Antonino ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 01.04.2025 dalla Corte di appello di Catania con la quale è stata confermata la penale responsabilità per i reati di cui all'art.5 del d.lgs. 74 del 2000 (capo 1) e di cui all'art. 10 del d.lgs. 74 del 2000 (capo 2), lamentando, con un unico motivo ricorso, il diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269); considerato che, nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento all'assenza di particolari ragioni idonee a giustificare tale concessione, non essendo emersi elementi positivi del fatto volti a giustificare l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen..

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025 Il Consigliere estensore 129 „ Il Presidente