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Ordinanza — n. 1519/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are inadmissible for rehearing facts and prescription calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1519/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's claims regarding statutory limitations and evidentiary errors. The applicant argued that the lower court failed to properly evaluate documents and miscalculated the prescription period for beach volleyball construction works. The court ruled that these arguments merely sought a re-evaluation of evidence already assessed by the appellate court without identifying specific legal errors, thus violating the principle of limited review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must cite specific legal errors; generic requests to re-evaluate evidence or recalculate prescription periods without pinpointing travisamenti di emergenze processuali are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal statutory limitations period re-evaluation of evidence beach volleyball construction principle of limited review esclusione dei nova accuse di abuso sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 cod. pen.
Art. 157 cod. pen.
327 del 1942, alla pena di mesi uno di arresto ed euro 5.190 di ammenda, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge in relazione all'art. 157 cod.
d.P.R. 380 del 2001
pen., 44, comma 1, d.P.R. 380 del 2001 (capo 1), 110 cod.
d.lgs. 42 del 2004
pen., 181, comma 1, d.lgs. 42 del 2004 (capo 2) nonché per il reato di cui all'art.
R.D. n. 327 del 1942
pen., 55 e 1161 R.D. n. 327 del 1942, alla pena di mesi uno di arresto ed euro 5.190 di ammenda, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge in relazione all'art.
art. 110 cod. pen
art. 157 cod. pen
327 del 1942, alla pena di mesi uno di arresto ed euro 5.190 di ammenda, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVIKOV OLEG EVGENIEVICH nato il 30/07/1968 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che Novikov Oleg Evgenievich, condannato per il reato di cui all'art. 110 cod. pen., 44, comma 1, d.P.R. 380 del 2001 (capo 1), 110 cod. pen., 181, comma 1, d.lgs. 42 del 2004 (capo 2) nonché per il reato di cui all'art. 110 cod. pen., 55 e 1161 R.D. n. 327 del 1942, alla pena di mesi uno di arresto ed euro 5.190 di ammenda, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla data di realizzazione dell'intervento contestato per omessa valutazione dei documenti degli atti e delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dal sig.

Diego Saragosa (primo motivo) nonché violazione di legge per mancato riconoscimento del termine prescrizionale (secondo motivo); considerato che il primo ed il secondo motivo, tra loro strettamente connessi, espongono censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte di appello non ha correttamente ritenuto decorso il termine prescrizionale per il reato de quo atteso che, nel caso in esame, non risultano finiture al campo di beach volley nell'anno 2019 e, dunque, non vi è prova dell'avvenuta ultimazione di quei lavori; peraltro, dalle fonti dichiarative riversate in atti, risulta secondo la corte e secondo lo stesso ricorrente che l'ultimazione dei lavori risalga al periodo estivo del 2020, come riferito dal teste Saragosa, laddove precisava che il campo da beach volley è stato realizzato nel periodo estivo del 2020 su di una pedana già esistente dal 2018, corrispondente a quanto è rilevabile dalla foto aerea; va aggiunto che come si desume dalla sentenza e dalla stessa pena calcolata unitariamente per tutti i fatti di cui al capo 1, gli stessi sono stati considerati, legittimamente, in maniera unitaria - senza del resto contestazione sul punto - per cui la prescrizione, come in sostanza ritenuto dalla corte, deve decorrere dall'ultimo atto di realizzazione delle opere appunto risalente all'estate del 2020. ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novemb