Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1518/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1518/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1518/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIN QIHENG nato il 11/02/1971 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; (1, Rilevato che Lin Qiheng, condannato per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo (primo motivo) nonché mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1518/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo (primo motivo) nonché mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo);

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale termini di ricorso anticipo spese tardivo condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato eccezioni processuali tardive
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIN QIHENG nato il 11/02/1971 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; (1, Rilevato che Lin Qiheng, condannato per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo (primo motivo) nonché mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo);

Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte di appello ha correttamente ritenuto che l'irreperibilità dell'imputato abbia denotato il disinteresse e l'indifferenza dello stesso verso i doveri di legge gravanti sull'imprenditore, posto che il ricorrente ha cessato l'attività, non curandosi degli adempimenti connessi alla sua impresa, non esonerando da alcuna responsabilità l'aver delegato ad un professionista il compito di predisporre le dichiarazioni fiscali annuali; ciò posto, come osservato dalla Corte di appello, tale circostanza, unita alla cessazione dell'attività e all'essersi reso irreperibile dimostra la volontaria omissione delle dichiarazione IVA da parte dell'imputato; constatato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, giacché la Corte d'appello ha correttamente negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa l'elevata entità dell'imposta evasa e il comportamento noncurante e sfuggente dell'imputato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2