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Ordinanza — n. 1517/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to untimely arguments and lack of specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1517/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for procedural nullity based on violations of articles 417 and 429 of the Code of Criminal Procedure, as well as article 530. The court rejected these claims because the first argument was not raised in the appeal act and the second consisted of mere complaints without specific legal critique of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: Appeals must be lodged within the statutory time limit and contain specific legal arguments; mere complaints or arguments not previously raised are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal untimely argument lack of legal critique procedural nullity court costs and fine rimborso dell'IVA sottrazione dell'iva tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 417 cod. proc. pen.
Art. 429 cod. proc. pen.
Art. 530 cod. proc. pen.
(primo motivo), nonché nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 530 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI ROBERTO nato a NAPOLI il 13/06/1975 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che Pellegrini Roberto, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 11.03.2025 che, in riforma della sentenza emessa in data 1.12.2023 dal Tribunale di Trani, ha riconosciuto all'imputato il beneficio della non menzione della condanna, è stato condannato per il reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 74 del 2000 (capo b), alla pena di mesi quattro di reclusione, e, articolando due motivi di ricorso, deduce nullità del procedimento per violazione degli arti. 417 e 429 cod. proc. pen. (primo motivo), nonché nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 530 cod. proc. pe . (secondo motivo);

Osservato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge perché non dedotte con l'atto di appello, come emerge dal sunto dei motivi di gravame riportato in sentenza e non contestato, e pertanto non deducibili per la prima volta in questa sede; considerato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge poiché le stesse, oltre a costituire mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto fondata la penale responsabilità del ricorrente posto che dalla CNR dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale della BAT dell'11.09.2017 è emerso che il Pellegrini, quale rappresentante legale della società GRUPPO STONE S.R.L., non ha versato nei termini previsti per il versamento dell'acconto IVA, relativo all'anno di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale presentata per il periodo di imposta 2015 né ha fornito alcun elemento utile per contraddire le risultanze dell'accertamento condotto e posto a fondamento dell'addebito; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pres