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Ordinanza — n. 1516/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and merit issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1516/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Eugenia Foglia's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Foglia argued that the lower court erred in confirming her criminal liability for illegal construction based on contradictory Google Earth data and failed to apply statutory mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge without identifying specific procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 365, co. 1 c.p.c.: Appeals to the Supreme Court must contain specific grounds challenging the lower court's reasoning; general re-evaluation of evidence or requests for new interpretations of facts constitute inadmissible merit issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Supreme Court Admissibility Illegal Construction Penalties Google Earth Evidence Specific Grounds Requirement Merit Issues Exclusion Criminal Appeal Standards portata geografica dell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 365, co. 1 c.p.c.
art. 131 bis cod. pen
35 di via Grotta Parrelle in Boscoreale e quella effettivamente oggetto di accertamento; contesta poi il mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen., delle attenuanti generiche e la mancata riduzione della pena.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGLIA EUGENIA nato a POMPEI il 14/10/1978 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che Foglia Eugenia, condannata per il reato di cui agli artt. 44, co. 1, lett.

c) d.P.R. 380 del 2001 (capo 1), 181, comma 1, d.lgs. 42 del 2004 (capo 2), 93, 94, 95 del d.P.R. 380 del 2001 (capo 3) e 64 e 71 del d.P.R. 380 del 2001, limitatamente a due manufatti di circa 14 e 10 mq., alla pena di mesi uno e giorni quindici di arresto e di euro 27.750,00 di ammenda, articolando un primo motivo di ricorso, deduce manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello confermato la penale responsabilità della ricorrente per il reato di cui al capo sub 1), nonostante i risultati emersi a seguito dell'utilizzo dell'applicativo Google Earth siano apparsi contraddittori attesa, ex multi:5, la discrasia tra l'area che Google localizzava al n. 35 di via Grotta Parrelle in Boscoreale e quella effettivamente oggetto di accertamento; contesta poi il mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen., delle attenuanti generiche e la mancata riduzione della pena. considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la Corte correttamente ritenuto che i rilievi fotografici e la ricostruzione dello stato dei luoghi siano stati affidabili e abbiano consentito di dichiarare con certezza la data di realizzazione dei manufatti per i quali, è intervenuta condanna; trattasi peraltro di questione di merito inammissibile in questa sede.

Generico poi è la seconda deduzione in assenza di adeguato e puntuale supporto argomentativo. ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.