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Ordinanza — n. 1515/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1515/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1515/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS PAOLO nato a ROMA il 10/12/1972 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; /(} Rilevato che De Santis Paolo, condannato per il reato di cui all'art. 110, 518-bis cod. pen., alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 667,00 di multa, essendo stato dichiarato prescritto in reato di cui all'art. 110, 707-bis cod. pen., articolando tre motivi di ricorso, deduce violazione di legge nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento oggettivo del reato (primo motivo) nonché violazione di legge e vizio di motivazione per non aver la Corte di appello individuato il tempus commissi delicti (secondo motivo) e, da ultimo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio attesa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo); considerato che il primo motivo e il secondo motivo sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non consentite dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto fondata la penale responsabilità del ricorrente attese le complessive circostanze accertate in sede di controllo stante il valore culturale dei beni in suo possesso, anche a fronte del suo persistere nelle ricerche di altri oggetti simili; né rileva, quanto al secondo motivo di ricorso, l'omessa individuazione del tempus commissi delicti posto che il ricorrente non ha rappresentato alcun interesse ai fini dell'individuazione de qua, sussistendo continuità normativa rispetto alla condotta già punita ai sensi dell'art. 176 del d.lgs. 22 novembre 2004, n.42; osservato che anche il terzo e ultimo motivo di ricorso espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello ha correttamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche attesa l'assenza di elementi positivamente valorizzabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1515/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 518-bis cod. pen., alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 667,00 di multa, essendo stato dichiarato prescritto in reato di cui all'art. 110, 707-bis cod. pen., articolando tre motivi di ricorso, deduce violazione di legge nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento oggettivo del reato (primo motivo) nonché violazione di legge e vizio di motivazione per non aver la Corte di appello individuato il tempus commissi delicti (secondo motivo) e, da ultimo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio attesa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo); considerato che il primo motivo e il secondo motivo sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non consentite dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto fondata la penale responsabilità del ricorrente attese le complessive circostanze accertate in sede di controllo stante il valore culturale dei beni in suo possesso, anche a fronte del suo persistere nelle ricerche di altri oggetti simili; né rileva, quanto al secondo motivo di ricorso, l'omessa individuazione del tempus commissi delicti posto che il ricorrente non ha rappresentato alcun interesse ai fini dell'individuazione de qua, sussistendo continuità normativa rispetto alla condotta già punita ai sensi dell'art. 176 del d.lgs. 22 novembre 2004, n.42; osservato che anche il terzo e ultimo motivo di ricorso espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello ha correttamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche attesa l'assenza di elementi positivamente valorizzabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità

Parole chiave

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infrazioni contro i beni culturali reati contro il patrimonio diritto alla cultura furto di lieve entità azione di risarcimento danni da sequestro azione civile
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS PAOLO nato a ROMA il 10/12/1972 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; /(} Rilevato che De Santis Paolo, condannato per il reato di cui all'art. 110, 518-bis cod. pen., alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 667,00 di multa, essendo stato dichiarato prescritto in reato di cui all'art. 110, 707-bis cod. pen., articolando tre motivi di ricorso, deduce violazione di legge nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento oggettivo del reato (primo motivo) nonché violazione di legge e vizio di motivazione per non aver la Corte di appello individuato il tempus commissi delicti (secondo motivo) e, da ultimo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio attesa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo); considerato che il primo motivo e il secondo motivo sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non consentite dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto fondata la penale responsabilità del ricorrente attese le complessive circostanze accertate in sede di controllo stante il valore culturale dei beni in suo possesso, anche a fronte del suo persistere nelle ricerche di altri oggetti simili; né rileva, quanto al secondo motivo di ricorso, l'omessa individuazione del tempus commissi delicti posto che il ricorrente non ha rappresentato alcun interesse ai fini dell'individuazione de qua, sussistendo continuità normativa rispetto alla condotta già punita ai sensi dell'art. 176 del d.lgs. 22 novembre 2004, n.42; osservato che anche il terzo e ultimo motivo di ricorso espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello ha correttamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche attesa l'assenza di elementi positivamente valorizzabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre