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Ordinanza — n. 1514/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conditional sentence for burning waste in protected area.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1514/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution due to minor circumstances and questioned the court's reasoning, but the appellate court had already thoroughly addressed these points regarding the environmental damage and the appellant's presence at the scene. The Supreme Court rejected these arguments as legally impermissible in a legitimacy review, noting that the lower court correctly identified the objective and subjective elements of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 256-bis d.lgs. 152/2006; Art. 131-bis c.p.: Appeals against criminal judgments in the Court of Cassation are limited to violations of law and defects of reasoning; arguments merely reproducing points already examined and dismissed by the court of first instance or appeal are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-prosecution cause rejection environmental crime liability conditional sentence enforcement Court of Cassation review incenerimento dei rifiuti incendio colposo delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 256-bis, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGROSSO FRANCESCO nato a LIZZANELLO il 17/02/1956 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che Ingrosso Francesco, condannato per il reato di cui all'art. 256-bis, commtl. 1, d.igs. n. 152 del 2006, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, previa concessione della sospensione condizionale della pena, articolando due motivi di ricorso, deduce dopo una precisazione sulla tempestività del ricorso, la violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (primo motivo) nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità del ricorrente (secondo motivo); considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditÌda specifica critica con il ricorso, posto che la Corte di appello ha negato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto l'incendio ha provocato una colonna di fumo nero e delle esalazioni insalubri e nocive, attesa la combustione della gomma degli pneumatici verificatasi su un terreno privato nei pressi della Chiesa, frequentata al momento dei fatti; inoltre, l'incendio di rifiuti è avvenuto su un terreno agricolo, ricadente su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e ciò rende ancor più grave sia la condotta ex se che l'impatto ambientale in relazione al terreno e alla falda acquifera sottostante; considerato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato perché inerente a asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato posto che la Corte di appello ha ritenuto integrati l'elemento oggettivo e soggettivo del reato ascritto, quest'ultimo confermato dalla presenza dell'imputato al momento dell'accertamento e dall'assenza di qualsivoglia condotta assunta dallo stesso volta a contenere la combustione e lo spegnimento delle fiamme dopo avervi dato origine; l'elemento materiale, parimenti, risulta provato proprio dall'accertamento operato dai militari che sorprendevano il ricorrente mentre, al confine tra il terreno di sua proprietà ed un altro terreno adiacente, era intento a bruciare rifiuti (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ílà ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre