Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1512/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn, ordering costs and fines for procedural default.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1512/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco La Stella inadmissible due to a formal withdrawal. Although the appellant argued violations of law regarding fact-finding, the court noted that the withdrawal had already occurred before the hearing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros for the procedural default.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: When an appellant withdraws the appeal before the court rules on admissibility, the appeal is inadmissible, and the appellant bears the costs and any applicable fine for procedural default.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal inadmissibility procedural default court of cassation procedural costs criminal appeal formal withdrawal frode fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA STELLA FRANCESCO nato a BARI il 15/05/1959 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; r Rilevato che La Stella Francesco, condannato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di mesi otto di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'accertamento del fatto (primo e secondo motivo); considerato che è intervenuta rinunzia al ricorso che quindi deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.