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Ordinanza — n. 1502/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late under Art. 613 CPP; preliminary inadmissibility absorbs merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1502/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on June 2, 2025, exceeding the statutory deadline of May 19, 2025. The appellant argued for review of the lower court's order, but the Court found the delay fatal to the remedy. Consequently, the appeal was rejected without examining the substantive merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 613-bis c.p.p.: A cassation appeal filed after the statutory deadline is inadmissible, and this preliminary inadmissibility absorbs all other grounds for review.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline procedural inadmissibility preliminary absorption court costs fine payment de plano declaration tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
Tale evenienza determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 613-bis c.p.p.
Tale evenienza determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
Tale evenienza determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCOMASCOLO NICOLA MARIA nato a VICO DEL GARGANO il 02/01/1957 avverso l'ordinanza del 28/04/2025 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Ciccomascolo Nicola Maria è tardivo siccome depositato in data 2 giugno 2025 e, dunque, senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge in quanto il termine ultimo per impugnare scadeva il 19 maggio 2025, posto che l'ordinanza è stata emessa in data 28 aprile 2025 e depositata tempestivamente in data 30 aprile 2025, nel quadro di 15 giorni stabiliti per il deposito, nonché notificato all'interessato in data 04.05.2025 e al difensore in data 30.04.2025.

Tale evenienza determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.