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Ordinanza — n. 1500/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific criticism regarding sentencing discretion and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1500/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Rispoli Ciro and Tixon Raffaele inadmissible due to procedural defects. The appellants argued for nullity based on the lack of specific criticism regarding the denial of generic mitigating circumstances and the inconsistency in sentencing between them. The court rejected these claims because the arguments were not sufficiently critical of the first-instance judgment and concerned the discretionary sentencing power rather than legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must contain specific criticism of the lower court's reasoning; general complaints about sentencing discretion or lack of specific criticism regarding mitigating circumstances are inadmissible in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific criticism requirement sentencing discretion generic mitigating circumstances cassation procedure sanzioni penali attenuazione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 291-bis d.P.R. 43/1973
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RISPOLI CIRO nato a NAPOLI il 01/05/1976 TIXON RAFFAELE nato a CASAVATORE il 30/04/1980 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;Rilevato che Rispoli Ciro e Tixon Raffaele, condannati( il Rispoli alla pena di anni due di reclusione e il Tixon, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno, mesi undici e giorni dieci di reclusione per plurime violazioni di cui all'art. 291-bis d.P.R. 43/1973, articolando un unico motivo di ricorso, deducono nullità della sentenza per mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio; considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse, oltre ad essere riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese Con Corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da Specifica critica con il ricorso, sono censure non consentite in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche al Rispoli, invece concesse al Tixon, attesa la stabilità con cui l'imputato si dedicava alle attività di contrabbando, unitamente alle numerose condanne riportate anche per fatti analoghi, non essendo emersi, peraltro, elementi positivi di valutazione su cui fondarne la concessione, risultando pertanto equa e congrua la pena irrogata ad entrambi gli imputati; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.