Ordinanza — n. 1491/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 3 marzo 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 10 luglio 2023 con cui Visconti Pietro era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 620,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1491/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis cod. pen. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTI PIETRO nato a PALERMO il 30/11/1994 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 3 marzo 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 10 luglio 2023 con cui Visconti Pietro era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 620,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P ) si en