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Ordinanza — n. 1486/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1486/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground raised regarding generic mitigating circumstances was not deducible at the stage of legality review. The appellant argued that the Court of Appeal failed to recognize these circumstances, but the court found the lower court's reasoning logical and consistent with procedural necessities. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 363 c.p.p.: An appeal based on the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible if the second-instance court's reasoning is logically sound and consistent with procedural exigencies, as such judgments are unassailable in legality proceedings.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissibility of appeal legality review stage non-deducible ground second instance reasoning licenziamento per furto risarcimento per atto illecito attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
3 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod.
Art. 363 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008
all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
art. 62 -bis cod. pen
3 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01
all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACICI RICCARDO nato a LIVORNO il 24/05/1961 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12 giugno 2025 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pisa del 28 febbraio 2019, ha rideterminato la pena inflitta a Cacici Riccardo nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 3 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Prs