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Ordinanza — n. 1485/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding excessive sentence and omitted generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1485/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was not deducible at the stage of legal review. The appellant argued the sentence was excessive and that generic mitigating circumstances should have been recognized over the aggravated circumstance, but the Court found the lower court's reasoning sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are not deducible at this stage, particularly when the lower court's decision is based on a sentencing range not requiring detailed justification under Art. 133 c.p. and the denial of specific benefits is logically coherent and unassailable in terms of law.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal non-deducible ground excessive sentence argument generic mitigating circumstances sentencing discretion procedural costs Cassa delle ammende attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 4 cod. pen.
Con sentenza del 5 giugno 2025 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lucca del 25 novembre 2019, ha rideterminato la pena inflitta a Di Leo Daniel, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.
Artt. 624, 625 n.7 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
4 della sentenza impugnata), le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 133 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
4 della sentenza impugnata), le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LEO DANIEL nato a PISA il 02/08/1984 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5 giugno 2025 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lucca del 25 novembre 2019, ha rideterminato la pena inflitta a Di Leo Daniel, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 140,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n.7 cod. pen. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'eccessiva entità della pena applicatagli e l'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla contestata aggravante.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 4), di pieno rispetto della previsione normativa, quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, poi, in punto di diritto (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere este