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Ordinanza — n. 1483/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to specify factual and legal complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1483/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Salvatore Rovetto inadmissible. The appellant challenged his conviction for generic grounds regarding legal violations, omitted mitigating circumstances, and excessive sentencing without specific factual or legal arguments. The court ruled that these complaints were too general and failed to adequately confront the lower court's reasoning, rendering them inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Cassation appeals must be specific; generic complaints lacking factual and legal precision are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of complaint Code of Criminal Procedure specificity requirement procedural dismissal revisione della sentenza penale sanzione disciplinare dell'avvocato pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
I motivi proposti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROVETTO SALVATORE nato a PALERMO il 28/06/1975 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 2 aprile 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Trapani del 21 settembre 2023 con cui Rovetto Salvatore era stato condannato alla pena di mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 79, comma 1 lett. d), e 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con tre distinti motivi: violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale; omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. I motivi proposti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore ,