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Ordinanza — n. 1478/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to failure to critically engage with appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1478/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Radatti Maurizio and Tronco Filippo inadmissible, ordering them to pay legal costs. The defendants argued for alternative sentencing measures based on prior suspended sentences, but the appellate court had already addressed these points in its second-instance judgment. The court ruled that the appeals merely reiterated arguments from the first instance without providing a specific, critical analysis of the appellate court's reasoning, violating procedural requirements for cassation.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The cassation appeal must present a specific, argumentative critique of the contested decision; appeals that merely repeat first-instance arguments without engaging with the second-instance reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to critique procedural requirement reiteration of arguments second instance legal reasoning esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RADATTI MAURIZIO nato a ROMA il 10/01/1984 TRONCO FILIPPO nato a ROMA il 10/11/1987 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 febbraio 2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 10 febbraio 2023, ha ridotto la pena inflitta a Radatti Maurizio nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 240,00 di multa, confermando, invece, la condanna emessa nei confronti di Tronco Filippo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 160,00 di multa, per essere stati entrambi riconosciuti colpevoli del delitto di tentato furto aggravato in concorso. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, rispettivamente deducendo: Tronco Filippo, vizio di motivazione e violazione di legge per essere stata esclusa l'applicazione della pena sostitutiva in luogo di quella detentiva in ragione della precedente concessione della sospensione condizionale della pena; Radatti Maurizio, violazione di legge per essergli stata negata la conversione della sanzione inflittagli con una pena sostitutiva. I difensori hanno depositato memoria scritta, con cui hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - nella quale sono state adeguatamente evidenziate le ragioni di assenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria rispetto a entrambi gli imputati (p. 8) - di fatto reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, già vagliate da parte della Corte territoriale.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il C