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Ordinanza — n. 1470/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to specify factual and legal complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1470/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was too generic and lacked specific factual or legal arguments. The appellant argued for the application of an aggravating circumstance regarding the use of a fraudulent means, but failed to pinpoint errors in the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirements of Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 2 cod. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is manifestly generic and fails to specify the factual and legal reasons for the complaint.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds fraudulent means aggravating circumstance Code of Criminal Procedure truffa aggravata furto di lieve entità furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625 n. 2 cod. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'applicazione dell'aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento, di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACCIOLLA LUIGI nato a BRINDISI il 04/08/1975 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 novembre 2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brindisi del 12 maggio 2021 con cui Pacciolla Luigi era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'applicazione dell'aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento, di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il