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Ordinanza — n. 1467/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1467/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1467/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23 gennaio 2024 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 5 marzo 2021 con cui Graziadelli Stefano era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1467/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 186, commi 2 lett.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente abuso di alcol reato grave di stupefacenti grave eccesso di velocità sorpasso non consentito

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIADELLI STEFANO nato a GENOVA il 03/02/1975 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 23 gennaio 2024 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 5 marzo 2021 con cui Graziadelli Stefano era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 161, comma 2, cod. pen., per mancata declaratoria dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato prima della pronuncia di appello.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come la Corte di merito, diversamente da quanto dedotto da parte del ricorrente, abbia congruamente esplicato (p.

3) che, stante la ricorrenza di un termine di sospensione della prescrizione pari a dieci mesi e due giorni, la prescrizione sarebbe scaduta dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado. In ogni modo, anche a prescindere da tale troncante considerazione, il Collegio rileva che la contravvenzione contestata all'imputato è stata commessa in data 26 marzo 2018, e quindi dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017. Ne consegue, pertanto, che alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (23 gennaio 2024) non era, comunque, ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, come detto, commesso in data 26 marzo 2018, per il quale andava pure computato, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore