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Ordinanza — n. 1465/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1465/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1465/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 10 aprile 2024 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 28 novembre 2023, ha assolto Fraglica Giovanni dal reato ex art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 contestatogli al capo B perché il fatto non sussiste, per l'effetto riducendo a mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda la pena inflittagli per il residuo reato ex art. 186, commi 2 lett.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1465/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 contestatogli al capo B perché il fatto non sussiste, per l'effetto riducendo a mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda la pena inflittagli per il residuo reato ex art. 186, commi 2 lett.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata adeguamento della pena remissione della pena guida nonostante revoca della patente attenuazione libera della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAGLICA GIOVANNI nato a SARONNO il 03/07/1969 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 aprile 2024 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 28 novembre 2023, ha assolto Fraglica Giovanni dal reato ex art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 contestatogli al capo B perché il fatto non sussiste, per l'effetto riducendo a mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda la pena inflittagli per il residuo reato ex art. 186, commi 2 lett.

c) e 2-bis cod. strada ascrittogli sub A. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. pp. 3 e s. della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P