Ordinanza — n. 1416/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANOVESE ORDINANZA Albero Francesco nato a CASALE MONFERRATO il 03/03/1997 avverso la sentenza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di Nocera inferiore dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Nocera inferiore ha condannato Francesco Albero alla pena di euro 1.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1416/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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NOVESE ORDINANZA Albero Francesco nato a CASALE MONFERRATO il 03/03/1997 avverso la sentenza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di Nocera inferiore dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Nocera inferiore ha condannato Francesco Albero alla pena di euro 1.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;
Rilevato che le doglianze circa l’applicazione 131 bis cod. pen. sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale -con lo specifico riferimento alle modalità di trasporto, il manganello nel vano porta oggetti dello sportello lato guidatore e la mazza di legno in quello lato passeggero- ha fatto corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e ha fornito una risposta adeguata e coerente alla richiesta già formulata nel corso del giudizio; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 04/12/2025