Ordinanza — n. 1414/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANOVESE ORDINANZA Othmani Imed nato in TUNISIA il 25/05/1973 avverso l'ordinanza del 13/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato la richiesta proposta da Imed Othmani di applicazione dell’affidamento in prova e, in subordine, della detenzione domiciliare; Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale di Venezia;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1414/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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NOVESE ORDINANZA Othmani Imed nato in TUNISIA il 25/05/1973 avverso l'ordinanza del 13/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato la richiesta proposta da Imed Othmani di applicazione dell’affidamento in prova e, in subordine, della detenzione domiciliare; Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale di Venezia;
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consig