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Ordinanza — n. 1414/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1414/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1414/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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NOVESE ORDINANZA Othmani Imed nato in TUNISIA il 25/05/1973 avverso l'ordinanza del 13/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato la richiesta proposta da Imed Othmani di applicazione dell’affidamento in prova e, in subordine, della detenzione domiciliare; Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale di Venezia;

Regesto Legislator

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art 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1414/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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procedimento in contumacia domanda d'asilo di cittadino etiope procedura di rivendicazione nel pignoramento prova del timore di persecuzione domanda di protezione provvisoria facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art 613 cod. proc. pen
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
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Testo completo

NOVESE ORDINANZA Othmani Imed nato in TUNISIA il 25/05/1973 avverso l'ordinanza del 13/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato la richiesta proposta da Imed Othmani di applicazione dell’affidamento in prova e, in subordine, della detenzione domiciliare; Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale di Venezia;

Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consig