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Ordinanza — n. 1413/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1413/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1413/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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NOVESE ORDINANZA Said Shire nato in SOMALIA il 01/01/1989 avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Salerno del 2 febbraio 2024 nei confronti di Shire Said in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 12, comma 3 e 5, d.lgs. 286 del 1998 e 497-bis cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. con riferimento all’affermazione di responsabilità;

Regesto Legislator

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artt. 416 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1413/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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immigrazione clandestina frode alla legge sugli stranieri partecipazione al reato complicità aiuto all'evasione di detenuti scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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artt. 416 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

NOVESE ORDINANZA Said Shire nato in SOMALIA il 01/01/1989 avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Salerno del 2 febbraio 2024 nei confronti di Shire Said in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 12, comma 3 e 5, d.lgs. 286 del 1998 e 497-bis cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. con riferimento all’affermazione di responsabilità;

Rilevato che la doglianza è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, con il riferimento all’interrogatorio reso dallo stesso imputato e al contenuto delle conversazioni intercorse, ha dato con del rapporto intrattenuto dallo stesso Mohammed Shacni nei termini della frequentazione e confidenza, nonché con gli ulteriori elementi indicati nelle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure sollevate con l’atto di appello ora genericamente reiterate in merito alle ragioni poste a fondamento della dichiarazione di responsabilità;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12