Ordinanza — n. 1413/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANOVESE ORDINANZA Said Shire nato in SOMALIA il 01/01/1989 avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Salerno del 2 febbraio 2024 nei confronti di Shire Said in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 12, comma 3 e 5, d.lgs. 286 del 1998 e 497-bis cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. con riferimento all’affermazione di responsabilità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 416 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1413/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NOVESE ORDINANZA Said Shire nato in SOMALIA il 01/01/1989 avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Salerno del 2 febbraio 2024 nei confronti di Shire Said in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 12, comma 3 e 5, d.lgs. 286 del 1998 e 497-bis cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. con riferimento all’affermazione di responsabilità;
Rilevato che la doglianza è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, con il riferimento all’interrogatorio reso dallo stesso imputato e al contenuto delle conversazioni intercorse, ha dato con del rapporto intrattenuto dallo stesso Mohammed Shacni nei termini della frequentazione e confidenza, nonché con gli ulteriori elementi indicati nelle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure sollevate con l’atto di appello ora genericamente reiterate in merito alle ragioni poste a fondamento della dichiarazione di responsabilità;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12