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Ordinanza — n. 1411/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1411/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1411/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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NOVESE ORDINANZA Ganichi Abderraouf nato in TUNISIA il 13/11/1994 avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del TRIBUNALE di Pavia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che il Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Abderraouf Ganichi di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenze emesse:

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 336 cod. pen, artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 1411/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali – al di là dello stato di detenzione - non emerge alcun elemento dal quale si possa desumere che tutti gli episodi siano il frutto di una unica e originaria programmazione quanto, piuttosto, anche considerata la discrasia temporale e il contesto, che siano “estrinsecazione improvvisa ed estemporanea” della sofferenza del ricorrente e non la manifestazione di una lucida e preordinata programmazione avvenuta ab origine (cfr.

Parole chiave

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criminalità persistente recidiva nell'infrazione sanzioni penali sospensione di pena infrazioni uniche e continuate altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
art. 336 cod. pen
d) dal Tribunale di Civitavecchia l’11 novembre 2020, irrevocabile il 16 aprile 2021, per il delitto di cui all’art. 336 cod. pen.
artt. 81 cod. pen
pen., commesso a Massa il 23 novembre 2016; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

NOVESE ORDINANZA Ganichi Abderraouf nato in TUNISIA il 13/11/1994 avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del TRIBUNALE di Pavia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che il Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Abderraouf Ganichi di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenze emesse:

a) dal Tribunale di Firenze il 22 febbraio 2018, irrevocabile il 30 aprile 2019, in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 585 cod. pen., commessi a Firenze il 30.7.2016;

b) dal Tribunale di Firenze del 6 dicembre 2018, irrevocabile il 26 marzo 2019, in relazione al reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.;

c) dal Tribunale di Firenze il 7 maggio 2019, irrevocabile il 21 settembre 2019, in relazione al delitto di cui agli artt. 81 e 337 cod. pen., commesso a Firenze il 28 giugno 2016;

d) dal Tribunale di Civitavecchia l’11 novembre 2020, irrevocabile il 16 aprile 2021, per il delitto di cui all’art. 336 cod. pen. commesso a Civitavecchia il 22 gennaio 2018;

e) dal Tribunale di Genova il 24 gennaio 2023, irrevocabile l’11 marzo 2023, in relazione al reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. commesso a Firenze il 30 luglio 2016;

f) dal Tribunale di Milano il 23 febbraio 2023, irrevocabile il 26 marzo 2023, per i reati di cui agli artt. 635 e 337 cod. pen., commessi a Opera il 15 giugno 2020;

g) dal Tribunale di Massa il 16 febbraio 2018, irrevocabile il 2 ottobre 2023, per il reato di cui agli artt. 337 e 585 cod. pen., commesso a Massa il 23 novembre 2016; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. quanto all’omessa considerazione che tutti i reati si inseriscono nel medesimo contesto, caratterizzato dallo stato di detenzione, da una particolare vulnerabilità e dalle condizioni del ricorrente e che, pertanto i fatti rientrano in un medesimo programma;

Ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali – al di là dello stato di detenzione - non emerge alcun elemento dal quale si possa desumere che tutti gli episodi siano il frutto di una unica e originaria programmazione quanto, piuttosto, anche considerata la discrasia temporale e il contesto, che siano “estrinsecazione improvvisa ed estemporanea” della sofferenza del ricorrente e non la manifestazione di una lucida e preordinata programmazione avvenuta ab origine (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d