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Ordinanza — n. 1407/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1407/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1407/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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NOVESE ORDINANZA Ghribi Kabil nato in TUNISIA il 26/02/1982 avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Marsala l’8 maggio 2024 ha rideterminato la pena pecuniaria in euro 181.333,00 di multa e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Kabil Ghribi, in relazione al reato di cui all’art. 12, comma 3, lett. A), B), 3-bis e 3-ter d.lgs. 286 del 1998;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1407/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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immigrazione clandestina infrazioni alla legge sugli stranieri aggravamento della pena favoreggiamento misura coercitiva nel diritto degli stranieri infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

NOVESE ORDINANZA Ghribi Kabil nato in TUNISIA il 26/02/1982 avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Marsala l’8 maggio 2024 ha rideterminato la pena pecuniaria in euro 181.333,00 di multa e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Kabil Ghribi, in relazione al reato di cui all’art. 12, comma 3, lett. A), B), 3-bis e 3-ter d.lgs. 286 del 1998;

Rilevato che con il ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, rinviando alla motivazione sul punto del giudice di primo grado e con lo specifico riferimento al divieto di comparazione tra le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. e la ritenuta aggravante di cui all’art. 12, comma 3- quater, d.lgs 286 del 1998 e ai criteri applicati per la determinazione della pena in concreto nel caso in esame, ha dato adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che tale conclusione, che pure tiene conto della incensuratezza e della condotta collaborativa tenuta, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è decis