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Ordinanza — n. 1406/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding police annotations and restraining order evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1406/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Jasem Hafsi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly justify the imputation of responsibility, but the court found its reasoning sufficient by linking police annotations and a restraining order to the defendant's conduct. Consequently, the appellate court's confirmation of the conviction stands without the need for a substantive review of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal alleging a defect in reasoning is inadmissible if the lower court's motivation, when read as a whole, provides a coherent and adequate response to the censure raised.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect in reasoning police annotations restraining order evidence imputation of responsibility censura dell'apprezzamento delle prove difetto di motivazione privilegio di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

NOVESE ORDINANZA Hafsi Jasem nato a MARSALA il 09/11/2002 avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Marsala del 13 settembre 2023 nei confronti di Jasem Hafsi in relazione al reato di cui all’art. 13-bis, comma 6, d.lgs. 14 del 2017; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità;

Rilevato che la doglianza è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure sollevate con l’atto di appello ora genericamente reiterate e, nello specifico, ha evidenziato come il riferimento al contenuto delle annotazioni della polizia giudiziaria acquisite e al provvedimento inibitorio, in uno con la condotta del ricorrente, siano idonee a provare la responsabilità dell’imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/202