Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, ordering costs and fine payment to the state treasury.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible following a formal withdrawal by the appellant's lawyers. The lower court had rejected a request for alternative sanctions under specific criminal code articles, but the appellant subsequently renounced the legal challenge. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, co. 1 lett. d) c.p.p.; Art. 666 c.p.p.: A withdrawal of the appeal rendered by the parties constitutes a cause of inadmissibility, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural expenses and a fine.
Parole chiave
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NOVESE ORDINANZA Filadoro Pierluigi nato a CORIGLIANO CALABRO il 02/01/1988 avverso l'ordinanza del 11/06/2025 del GIP TRIBUNALE di Castrovillari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Castrovillari, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di Pierluigi Filadoro di ritenere ai sensi dell’art. applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o, in subordine, della detenzione domiciliare con riferimento alle pene irrogate con due sentenze di condanna;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, terzo comma, 545-bis, 546, lryy. e), 666 cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 150 del 2022; Rilevato che in data 30 ottobre 2025 è pervenuta in cancellaria dichiarazione sottoscritta dagli avvocati Francesco Paolo ORanges e Cesare Badolato di rinuncia al ricorso con allegata procura speciale debitamente sottoscritta dall’interessato e autenticata dai difensori; Ritenuto che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il