Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1404/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1404/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1404/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

NOVESE ORDINANZA Buonarota Michele nato a BARLETTA il 11/12/1976 avverso l'ordinanza del 02/07/2025 del TRIBUNALE di Foggia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che il Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Michele Buonarota di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 5 novembre 2014, irrevocabile il 27 maggio 201i, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, commesso il 29 settembre 2014 a Trinitapoli, e della pronuncia emessa dal GIP del Tribunale di Bari il 21 maggio 2021, riformata dalla Corte di appello di Bari e irrevocabile il 22 giugno 2023, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309 del 1990, commessi a Trinitapoli tra il mese di marzo 2015 e il mese di agosto 2019;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 81 cod. pen, artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 1404/2026 — snpen · Corte di Cassazione: P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione delle pene recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali traffico di cocaina criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 81 cod. pen
artt. 81 cod. pen
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

NOVESE ORDINANZA Buonarota Michele nato a BARLETTA il 11/12/1976 avverso l'ordinanza del 02/07/2025 del TRIBUNALE di Foggia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che il Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Michele Buonarota di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 5 novembre 2014, irrevocabile il 27 maggio 201i, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, commesso il 29 settembre 2014 a Trinitapoli, e della pronuncia emessa dal GIP del Tribunale di Bari il 21 maggio 2021, riformata dalla Corte di appello di Bari e irrevocabile il 22 giugno 2023, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309 del 1990, commessi a Trinitapoli tra il mese di marzo 2015 e il mese di agosto 2019;

Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. quanto all’omessa considerazione che il primo reato è stato commesso a soli sei mesi dal primo dei successivi e che si tratta di fatti che rientrano nel medesimo contesto; Ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali – oltre alla distanza temporale di sei mesi- non emerge alcun elemento dal quale si possa desumere che tutti gli episodi e il reato associativo siano il frutto di una unica e originaria programmazione quanto, piuttosto, come evidenziato con il riferimento alle diverse modalità di commissione, risulta che il primo fatto è da ritenersi estemporaneo rispetto a quelli successivi, che sono caratterizzati dalla sistematicità delle condotte(cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.