Ordinanza — n. 1404/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANOVESE ORDINANZA Buonarota Michele nato a BARLETTA il 11/12/1976 avverso l'ordinanza del 02/07/2025 del TRIBUNALE di Foggia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che il Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Michele Buonarota di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 5 novembre 2014, irrevocabile il 27 maggio 201i, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, commesso il 29 settembre 2014 a Trinitapoli, e della pronuncia emessa dal GIP del Tribunale di Bari il 21 maggio 2021, riformata dalla Corte di appello di Bari e irrevocabile il 22 giugno 2023, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309 del 1990, commessi a Trinitapoli tra il mese di marzo 2015 e il mese di agosto 2019;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 1404/2026 — snpen · Corte di Cassazione: P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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NOVESE ORDINANZA Buonarota Michele nato a BARLETTA il 11/12/1976 avverso l'ordinanza del 02/07/2025 del TRIBUNALE di Foggia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che il Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Michele Buonarota di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 5 novembre 2014, irrevocabile il 27 maggio 201i, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, commesso il 29 settembre 2014 a Trinitapoli, e della pronuncia emessa dal GIP del Tribunale di Bari il 21 maggio 2021, riformata dalla Corte di appello di Bari e irrevocabile il 22 giugno 2023, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309 del 1990, commessi a Trinitapoli tra il mese di marzo 2015 e il mese di agosto 2019;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. quanto all’omessa considerazione che il primo reato è stato commesso a soli sei mesi dal primo dei successivi e che si tratta di fatti che rientrano nel medesimo contesto; Ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali – oltre alla distanza temporale di sei mesi- non emerge alcun elemento dal quale si possa desumere che tutti gli episodi e il reato associativo siano il frutto di una unica e originaria programmazione quanto, piuttosto, come evidenziato con il riferimento alle diverse modalità di commissione, risulta che il primo fatto è da ritenersi estemporaneo rispetto a quelli successivi, che sono caratterizzati dalla sistematicità delle condotte(cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.