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Ordinanza — n. 1402/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grievances concern only logical coherence, not legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1402/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the special surveillance measure inadmissible because the grievances focused solely on the logical coherence of the lower court's reasoning. The appellant argued the decision was illogical regarding the existence of prerequisites and the measure's duration, but the court noted these attacks do not constitute legal violations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 10 D.Lvo 159 del 2011; Appeals against preventive measures are admissible only for legal violations, not for challenges to the logical coherence or alternative evaluation of facts already assessed by the trial court.

Parole chiave

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special surveillance measure preventive measures appeal logical coherence objection inadmissibility of appeal legal violation requirement motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni di persecuzione contraddittorie ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 10 D.Lvo 159 del 2011
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Testo completo

NOVESE ORDINANZA Pieroni Alberto nato a CECINA (ITALIA) il 06/09/1970 avverso il decreto del 15/04/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Firenze, Sezione Assise e Misure di Prevenzione, ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Firenze, Ufficio Misure di Prevenzione, il 23/10/2024 ha applicato ad Alberto Pieroni la misura di sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni uno e mesi sei con le ulteriori prescrizioni a tutela delle persone offese;

Rilevato che con il ricorso si denuncia la manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei presupposti e alla durata della misura applicata; Rilevato che le censure afferiscono esclusivamente alla coerenza e logicità del provvedimento impugnato e sono tese a sollecitare una diversa e alternativa valutazione degli elementi già adeguatamente valutati dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione ai sensi dell’art. 10 D.Lvo 159 del 2011 è ammesso solo per violazione di legge;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze proposte non sono consentite; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/2025 I