Italian court dismisses appeal due to lack of signature by a registered defense attorney as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not signed by a lawyer registered with the special register. The appellant, a convicted individual, personally signed the document and submitted it at the prison registry, arguing for the application of recidivism rules. The court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure strictly mandates a registered defense attorney's signature to avoid inadmissibility, resulting in the rejection of the request and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 103 L. 23/6/2017: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petition, memorials, or new grounds are not signed by a defense attorney inscribed on the special register.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NOVESE ORDINANZA Azizi Wissen Ben Abdelwahed nato in TUNISIA il 08/05/1981 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 della Corte d'appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la medesima l’istanza di Azizi wissen Ben Abdelwahed di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto delle sentenze di condanna del Corte di appello di Torino, del GUP del Tribunale di Firenze, del GUP del Tribunale di Pisa e della Corte di appello di Firenze;
Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale di Terni; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Co