Ordinanza — n. 1400/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANOVESE ORDINANZA Grasso Daniel nato a MILANO il 17/03/1973 avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti il 30 marzo 2023 ha assolto Daniel Grasso dal reato di cui al capo A) e ha confermato nel resto la condanna dello in relazione al reato di cui all’art. 651 cod. pen. oggetto del capo B); Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di irrogazione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 651 cod. pen; Ordinanza — n. 1400/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte di appello, con il riferimento alla gravità del reato e all’aggressività manifestata dal ricorrente anche ricorrendo a una condotta violenta, ha fornito un’adeguata e coerente risposta alla medesima censura formulata nell’atto di appello e ha così dato adeguato e coerente conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che la risposta appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez.
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NOVESE ORDINANZA Grasso Daniel nato a MILANO il 17/03/1973 avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti il 30 marzo 2023 ha assolto Daniel Grasso dal reato di cui al capo A) e ha confermato nel resto la condanna dello in relazione al reato di cui all’art. 651 cod. pen. oggetto del capo B); Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di irrogazione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte di appello, con il riferimento alla gravità del reato e all’aggressività manifestata dal ricorrente anche ricorrendo a una condotta violenta, ha fornito un’adeguata e coerente risposta alla medesima censura formulata nell’atto di appello e ha così dato adeguato e coerente conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che la risposta appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez.
Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2