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Ordinanza — n. 1399/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against parole denial due to manifestly unfounded arguments and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1399/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Marco Sabatiello's appeal against the Rome Supervision Tribunal's parole denial inadmissible. Sabatiello argued the tribunal failed to evaluate updated social service reports and relied solely on criminal history regarding recidivism risk. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the tribunal correctly applied the principle of gradualism and that its reasoning was not subject to review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.s.; Art. 601 c.p.s.: The supervisory tribunal's denial of parole based on the principle of gradualism and updated risk assessments is not subject to cassation review if the reasoning is coherent and the grounds are not manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
parole denial gradualism principle recidivism risk manifestly unfounded procedural inadmissibility social service report supervision tribunal condizioni della detenzione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.s.
Art. 601 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.
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Testo completo

NOVESE ORDINANZA Sabatiello Marco nato a ROMA il 13/04/1992 avverso l'ordinanza del 16/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di applicazione della detenzione domiciliare proposta da Marco Sabatiello; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare e valutare la relazione di sintesi e l’ulteriore aggiornamento della stessa rendendo una motivazione apparente quanto al pericolo di recidiva, così fondato esclusivamente sull’esistenza di precedenti penali;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento al principio c.d. di gradualità per cui si ritiene necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, ha dato adeguato e coerente delle ragioni poste a fondamento del diniego della concessione delle istanze proposte dal condannato e tale motivata conclusione non è sindacabile in questa sede (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 – 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/2