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Ordinanza — n. 1394/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1394/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1394/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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NOVESE ORDINANZA Catalano Giuseppe Paolo nato a REGGIO CALABRIA il 19/09/1968 avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 16/12/2024 ha rideterminato la pena in anni tre e giorni quindici di reclusione ed euro 3.450,00 di multa e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Giuseppe Paolo Catalano, in relazione ai reati di cui agli artt. 23, commi 3 e 4, l. 110 del 1975, 648, 697 e 624, 625 cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1394/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 23, commi 3 e 4, l. 110 del 1975, 648, 697 e 624, 625 cod. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni penali pentito precedenti penali rilevanti riduzione della pena riabilitazione
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Testo completo

NOVESE ORDINANZA Catalano Giuseppe Paolo nato a REGGIO CALABRIA il 19/09/1968 avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 16/12/2024 ha rideterminato la pena in anni tre e giorni quindici di reclusione ed euro 3.450,00 di multa e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Giuseppe Paolo Catalano, in relazione ai reati di cui agli artt. 23, commi 3 e 4, l. 110 del 1975, 648, 697 e 624, 625 cod. pen.

Rilevato che con il ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata alla ritenuta sussistenza della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, con il riferimento alla gravità del fatto e ai numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici e della medesima indole, nonché alla natura del bene ricettato e alle numerose munizioni rinvenute, ha dato adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che tale conclusione, che pure tiene conto della mera ammissione di responsabilità, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez.

Un.n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 0