Italian court dismisses appeal claiming flawed reasoning on criminal continuance under Art. 81 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Bouaroua Hamid's appeal inadmissible regarding the application of criminal continuance rules to his multiple convictions. The lower court correctly reasoned that the identity of the criminal plan could not be inferred solely from the shared goal of avoiding execution notices without evidence of a unified original programming. Consequently, the court rejected the claim of motivational defects and ordered Hamid to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The identity of the criminal plan must be traceable from the commission of the first offense, requiring more than a mere shared goal to establish continuance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
NOVESE ORDINANZA Bouaroua Hamid (cui 04hak6v) nato in MAROCCO il 01/06/1993 avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del TRIBUNALE di Savona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che il Tribunale di Savona, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Hamid Bouaroua di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze emesse:
a) dal Tribunale di Savona dell’11 settembre 2020, irrevocabile il 29 gennaio 2021 per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990, commesso ad Albenga il 7 settembre 2020;
b) dal Tribunale di Savona del 13 maggio 2022, irrevocabile l’8 giugno 2022, per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990, commesso ad Andora il 7 ottobre 2021;
c) dal Tribunale di Savona il 3 ottobre 2023, irrevocabile il 18 novembre 2023, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. commesso ad Albenga il 20 maggio 2022;
d) dalla Corte di Appello di Genova l’11 luglio 2023, irrevocabile l’8 marzo 2024, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. commesso ad Albenga l’11 giugno 2022; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati di cui all’art. 337 cod. pen.; Ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di altri elementi e considerata la natura estemporanea del reato- non emerge che i fatti siano il frutto di una unica e originaria programmazione non potendo sul punto assumere alcuno specifico rilievo la mera affermazione che lo scopo comune del condannato era quello di evitare che gli venisse notificato l’ordine di esecuzione (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C