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Ordinanza — n. 1391/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against early release denial due to disciplinary violation and hospital discharge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1391/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the denial of early release inadmissible. The Tribunal of Surveillance correctly rejected the request because the prisoner refused to return to detention citing health reasons, yet had self-discharged from the hospital the day before. The court ruled that the disciplinary conduct sufficiently justified the denial for that specific semester, rendering any alternative interpretation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court has already provided an adequate response to the arguments, and a different or alternative reading is not permitted in this instance.

Parole chiave

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early release denial disciplinary violation hospital discharge inadmissible appeal Italian prison law liberazione condizionale remissione della pena allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
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Testo completo

NOVESE ORDINANZA Poce Piero nato a ROMA il 08/12/1981 avverso l'ordinanza del 20/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, ha rigettato il reclamo proposto avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma, ha respinto l’istanza di liberazione anticipata proposta da Piero Poce per il semestre dall’8 febbraio 2022 all’8 agosto 2022; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente considerato il rilievo da attribuire alla violazione disciplinare contestata, consistita nel rifiuto di rientrare nella camera detentiva adducendo motivazioni di salute;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, il Tribunale, con o specifico riferimento alla violazione commessa e considerato anche il fatto che lo stesso detenuto si era autodimesso il giorno precedente dal reparto ospedaliero, ha dato corretto e adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione nel senso che la condotta esclude la concessione del beneficio per tale singolo semestre; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata per cui una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede;

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lil ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/202