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Ordinanza — n. 1390/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded grounds and improper request for alternative reading.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1390/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances were manifestly unfounded and sought an alternative reading of the lower court's decision. The appellant argued the trial court's rejection of probation was illogical due to the severity of crimes and pending proceedings, ignoring favorable social service reports. The court rejected this, noting the trial judge adequately considered the gravity of offenses and the pending case to assess social danger, explicitly disregarding the social service report as legally permissible.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The appeal is inadmissible when grievances are manifestly unfounded or seek an alternative reading of the lower court's decision not permitted in this instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded alternative reading probation rejection social danger assessment prova del rischio persecuzione pericolo di reiterazione legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

NOVESE ORDINANZA Battaglia Giuseppe nato a VITTORIA il 18/02/1978 avverso l'ordinanza del 25/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Giuseppe Battaglia e ha accolto la subordinata richiesta di applicazione della detenzione domiciliare; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione in temini di inidoneità della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale sarebbe carente e manifestamente illogica perché fondata esclusivamente sulla gravità dei reati e sulla pendenza di un procedimento, ciò senza considerare la relazione favorevole redatta dai servizi sociale, il fatto che i reati sono risalenti nel tempo (l’ultimo del 2016) e che il procedimento pendente è citato in termini assertivi;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento al grave precedente penale in materia di armi e alla ricettazione, nonché al recente carico pendente del gennaio 2024, ha dato adeguato seppure sintetico conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione in termini di attualità della pericolosità sociale e ciò implicitamente evidenziando come sul punto non possono assumere rilievo dirimente le diverse considerazioni esposte nella relazione redatta dall’UEPE, dal quale il giudice delle sorveglianza si è motivatamente discostato;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,