Ordinanza — n. 1388/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANOVESE ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXX nato in XXXXXXX il XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 17/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta applicazione della detenzione domiciliare proposta da XXXXXXXXXXXXXXX; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47-ter ord. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente considerato gli elementi emersi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAART. 52 D.LGS. 196/03; Ordinanza — n. 1388/2026 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta applicazione della detenzione domiciliare proposta da XXXXXXXXXXXXXXX; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47-ter ord. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente considerato gli elementi emersi.
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NOVESE ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXX nato in XXXXXXX il XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 17/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta applicazione della detenzione domiciliare proposta da XXXXXXXXXXXXXXX; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47-ter ord. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente considerato gli elementi emersi.
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, al di là dell’apparente errore in cui è incorso nell’incipit ha, comunque, facendo riferimento all’atteggiamento poco collaborativo, al mancato controllo degli impulsi e alla necessità di proseguire l’osservazione con l’avvio dei permessi premio, dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento del diniego della richiesta di applicare la misura della detenzione domiciliare; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA MONACO STEFANO APRILE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.