Italian court dismisses appeal for new sentence calculation due to lack of lawyer signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition lacked the mandatory signature of a registered defense attorney. Although the convicted party personally submitted the request and later provided reasons, the law strictly requires such documents to be signed by a qualified lawyer to avoid rejection. Consequently, the court upheld the lower tribunal's refusal and ordered the appellant to pay legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 78 cod. pen.: Appeals for recalculation of served sentences must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the petition inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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NOVESE ORDINANZA Restuccia Francesco nato a ALESSANDRIA il 28/11/1970 avverso l'ordinanza del 17/06/2025 del TRIBUNALE di Alessandria udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Alessandria, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la medesima l’istanza proposta da Francesco Restuccia finalizzata a ottenere un nuovo calcolo delle pene già espiate e di applicare il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. alle pene relative alle sentenze successivamente emesse e, in specifico, a quella del Tribunale di Catanzaro che lo ha condannato alla pena di mesi sei per il reato di cui all’art. 635 cod. pen.
Rilevato che il ricorso è stato proposto il 19 giugno 2025 con dichiarazione resa personalmente dal condannato all’ufficio matricola e che anche i motivi, successivamente e tardivamente consegnati all’ufficio matricola il 6 luglio 2025, sono sottoscritti dallo stesso condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 04/12/2025 I