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Ordinanza — n. 1387/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for new sentence calculation due to lack of lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1387/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition lacked the mandatory signature of a registered defense attorney. Although the convicted party personally submitted the request and later provided reasons, the law strictly requires such documents to be signed by a qualified lawyer to avoid rejection. Consequently, the court upheld the lower tribunal's refusal and ordered the appellant to pay legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 78 cod. pen.: Appeals for recalculation of served sentences must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mandatory lawyer signature recalculation of served sentences defense attorney registration procedural requirements Italy esecuzione delle pene e delle misure recidiva nell'infrazione differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 78 cod. pen.
L. 23/6/2017 n. 103
pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;
art. 78 cod. pen
art. 635 cod. pen
alle pene relative alle sentenze successivamente emesse e, in specifico, a quella del Tribunale di Catanzaro che lo ha condannato alla pena di mesi sei per il reato di cui all’art. 635 cod. pen.
art 613 cod. proc. pen
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Testo completo

NOVESE ORDINANZA Restuccia Francesco nato a ALESSANDRIA il 28/11/1970 avverso l'ordinanza del 17/06/2025 del TRIBUNALE di Alessandria udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Alessandria, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la medesima l’istanza proposta da Francesco Restuccia finalizzata a ottenere un nuovo calcolo delle pene già espiate e di applicare il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. alle pene relative alle sentenze successivamente emesse e, in specifico, a quella del Tribunale di Catanzaro che lo ha condannato alla pena di mesi sei per il reato di cui all’art. 635 cod. pen.

Rilevato che il ricorso è stato proposto il 19 giugno 2025 con dichiarazione resa personalmente dal condannato all’ufficio matricola e che anche i motivi, successivamente e tardivamente consegnati all’ufficio matricola il 6 luglio 2025, sono sottoscritti dallo stesso condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;

Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/2025 I