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Ordinanza — n. 1384/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1384/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1384/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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NOVESE ORDINANZA Montefusco Antonio nato a NARDO' il 20/04/1975 avverso l'ordinanza del 22/05/2025 del TRIBUNALE di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che il Tribunale di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Antonio Montefusco di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 17 luglio 2014, irrevocabile il 10 febbraio 2015, in relazione ai reati di cui agli artt. 7 d. lgs. N. del 2012 e 635 cod. pen. commessi il 4 luglio 2014 a Torre San Giovanni, e della pronuncia resa dal Tribunale di Taranto il 17 ottobre 2019, irrevocabile il 3 novembre 2022, in relazione alle medesime ipotesi di reato commesse a Maruggio il 10 gennaio 2014;

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 1384/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 17 luglio 2014, irrevocabile il 10 febbraio 2015, in relazione ai reati di cui agli artt. 7 d. lgs. N. del 2012 e 635 cod. pen. commessi il 4 luglio 2014 a Torre San Giovanni, e della pronuncia resa dal Tribunale di Taranto il 17 ottobre 2019, irrevocabile il 3 novembre 2022, in relazione alle medesime ipotesi di reato commesse a Maruggio il 10 gennaio 2014;

Parole chiave

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infrazioni uniche e continuate criminalità persistente reiterazione di reati penali concorso materiale di reati doppia punibilità sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
artt. 81 cod. pen
Rilevato che in due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

NOVESE ORDINANZA Montefusco Antonio nato a NARDO' il 20/04/1975 avverso l'ordinanza del 22/05/2025 del TRIBUNALE di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che il Tribunale di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Antonio Montefusco di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 17 luglio 2014, irrevocabile il 10 febbraio 2015, in relazione ai reati di cui agli artt. 7 d. lgs. N. del 2012 e 635 cod. pen. commessi il 4 luglio 2014 a Torre San Giovanni, e della pronuncia resa dal Tribunale di Taranto il 17 ottobre 2019, irrevocabile il 3 novembre 2022, in relazione alle medesime ipotesi di reato commesse a Maruggio il 10 gennaio 2014;

Rilevato che in due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. quanto all’omessa considerazione che l’omogeneità delle violazioni e la loro collocazione cronologica in un arco temporale sarebbero indicative dell’inserimento dei reati in una unica e originaria programmazione; Ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di altri elementi- non emerge che i fatti siano il frutto di una unica e originaria programmazione quanto, piuttosto, che questi siano espressione di un sistema di vita improntato alla ricerca di facili guadagni (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è