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Ordinanza — n. 1383/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for illegal immigration, citing lack of psychological element argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1383/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal against a criminal conviction for illegal immigration inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to consider the psychological element of the crime due to traffic delays, but the court found this reasoning manifestly unfounded. Consequently, the conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; The court must evaluate the full context of the offense, and arguments claiming a lack of psychological intent based on external delays are inadmissible if the court has already established clear awareness and intent to violate the prohibition.

Parole chiave

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illegal immigration criminal liability psychological element appeal inadmissibility traffic delay defense Court of Cassation criminal conviction infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

NOVESE ORDINANZA Spinnato Nicola nato a CANTU' il 28/11/1972 avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo il 5 febbraio 2025 nei confronti di Nicola Spinnato in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità con riferimento alla mancanza dell’elemento psicologico;

Rilevato che la doglianza è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alla medesima censura sollevata con l’atto di appello e, nello specifico, ha evidenziato la piena consapevolezza della sussistenza del divieto e la volontà di violarlo, senza che possa assumere alcun rilievo la circostanza affermata per cui il ritardo era dovuto al traffico determinato da un incidente; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così è deciso, 04/12/20