Ordinanza — n. 1382/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANOVESE ORDINANZA Bonforte Rosario nato a CATANIA il 21/09/1971 avverso la sentenza del 19/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata il Gip del Tribunale di Catania ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a Rosario Bonforte la pena di anni due e mesi otto ed euro 2.000,00 dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 23, comma primo e terzo, l. 110 del 1975, 2 e 7 l. 895 del 1976 e 648 cod. pen. e disposto la confisca e distruzione delle armi e delle munizioni in sequestro;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1382/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 533 cod. proc. pen.; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a.” all’espressione della volontà dell’imputato”; b. “al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza”; c. “all’erronea qualificazione giuridica del fatto”; d.
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NOVESE ORDINANZA Bonforte Rosario nato a CATANIA il 21/09/1971 avverso la sentenza del 19/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata il Gip del Tribunale di Catania ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a Rosario Bonforte la pena di anni due e mesi otto ed euro 2.000,00 dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 23, comma primo e terzo, l. 110 del 1975, 2 e 7 l. 895 del 1976 e 648 cod. pen. e disposto la confisca e distruzione delle armi e delle munizioni in sequestro;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 533 cod. proc. pen.; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a.” all’espressione della volontà dell’imputato”; b. “al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza”; c. “all’erronea qualificazione giuridica del fatto”; d.
“all’illegalità della pena o della misura di sicurezza” irrogata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il