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Ordinanza — n. 1381/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against parole revocation for demanding alternative reading of generic conduct assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1381/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance revoked the appellant's semi-liberty measure based on repeated conduct on a specific evening, which the court found adequately reasoned. The higher court rejected the argument that the lower court's conclusion was illogical or based on a single minor violation, ruling that the factual evaluation cannot be re-examined.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.s.; Art. 601 c.p.s.: The court cannot substitute its own evaluation of the appellant's conduct if the lower tribunal has provided a coherent and logical justification for revoking the alternative measure based on the overall behavior.

Parole chiave

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parole supervision appeal semi-liberty revocation lack of motivation generalized conduct assessment inadmissible appeal semilibertà revoca della sospensione condizionale revoca della qualità di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.s.
Art. 601 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

NOVESE ORDINANZA Doda Gezim nato in ALBANIA il 06/01/1986 avverso l'ordinanza del 10/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha revocato la misura alternativa della semilibertà concessa a Gezim Doda; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe generica e manifestamente illogica in quanto fondata su di una unica violazione che non risulta di particolare gravità e che di contro, non si è proceduto a una effettiva valutazione del comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente nel corso dell’esecuzione della misura;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla condotta complessivamente e reiteratamente tenuta la sera del 14 maggio 2025, ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della revoca della misura e tale valutazione, coerente e logica, non può essere oggetto di una diversa e alternativa lettura, che non è consentita in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/2025