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Ordinanza — n. 1377/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appeal argument and generic sentencing complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1377/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marco Ferrara's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Ferrara argued the lower court failed to justify why the sentence was not commensurate with statutory minimums, but this ground was not raised in the appeal. The court rejected the appeal because the specific issue was omitted from the appellate act and the remaining complaint was too generic regarding sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 609, Art. 610 c.p.p.; Issues not raised in the appeal act are inadmissible in cassation, and generic complaints on sentencing do not justify a cassation appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal omitted issue generic sentencing appellate act procedural costs cassation review statutory minimums motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 -01
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ferrara Marco, nato a Sassuolo il 28/10/1981 avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del18 marzo 202 5 , con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione impugnata, con cui MarcoFerrara era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 133,00 di ammenda per il reato di cui all ’art. 4, comma 2,legge 18 aprile 1975 , n. 1 10 ; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non avrebbe compiutamente argomentato in ordine all’impossibilità di irrogare una pena commisurata ai minimi edittali, è inammissibile,poiché la censura non è stata prospettata con l'atto di appello , che, invece, aveva ad oggetto l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 biscod. pen. e l a concessione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizion e » (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 -01); considerato che, in ogni caso, l'impugnazione si esaurisce in una doglianza del tutto genericasulla dosimetria della pena; ritenuto che p er queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonino F