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Ordinanza — n. 1376/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1376/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1376/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Polmone Adriano,nato a Brindisi il 08/03/1976 avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; Il ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 6 maggio 2025 è stato proposto personalmente da Adriano Polmon e il 16maggio 202 5 . Osserva il Collegio che per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1376/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010- 01) . Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla declaratoria d ’ inammissibil ità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricorso all'autorità di vigilanza contributi per le attività di vigilanza difetto di legittimazione del ministero pubblico sorveglianza sulle assicurazioni inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d ’ inammissibil ità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Polmone Adriano,nato a Brindisi il 08/03/1976 avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 6 maggio 2025 è stato proposto personalmente da Adriano Polmon e il 16maggio 202 5 . Osserva il Collegio che per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010- 01) . Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla declaratoria d ’ inammissibil ità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il P