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Ordinanza — n. 1373/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove unitary criminal design for continued offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1373/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the burden of proof regarding a unitary criminal design. The appellant argued that participation in a criminal clan unified the distinct offenses of extortion and murder, despite their temporal separation and heterogeneity. The court rejected this, ruling that mere association membership is insufficient without specific evidence that the later crimes were programmed at the moment of joining the organization.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The burden lies on the convicted person to prove a unitary criminal design for continued offenses; mere chronological contiguity or association membership is insufficient without evidence of specific programming at the time of joining the criminal group.

Parole chiave

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criminal continuation unitary criminal design mafia association burden of proof inadmissible appeal procedural burden criminal planning esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 3 giugno2025 , con la quale la Corte di appello di Napoliha rigettato la richiesta avanzata da Salvatore Verde, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
247356- 01 ) ; rilevato che il giudice dell’esecuzione ha negato il riconoscimento del vincolo exart. 81 cpv.
Art. 616 c.p.p.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 3 giugno2025 , con la quale la Corte di appello di Napoliha rigettato la richiesta avanzata da Salvatore Verde, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.
art. 81 cod. pen
247356- 01 ) ; rilevato che il giudice dell’esecuzione ha negato il riconoscimento del vincolo exart. 81 cpv.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, D'Andrea
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Verde Salvatore, nato a Cesa il 17/03/1968 avverso l'ordinanza del 03/06/2025 della Corte di appello di Napoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 3 giugno2025 , con la quale la Corte di appello di Napoliha rigettato la richiesta avanzata da Salvatore Verde, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1e 2 del provvedimento impugnato ; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 -01); preso atto che grava sul condannato il quale, in sede di esecuzione, invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01 ;

Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 , Faneli, Rv. 247356- 01 ) ; rilevato che il giudice dell’esecuzione ha negato il riconoscimento del vincolo exart. 81 cpv. cod. pen., rilevando che le fattispecie di reato di cui si assume la continuazione non risultano tra loro omogenee (estorsione e omicidio) e non sono riconducibili a una unitaria preordinazione criminosa , tenuto conto altresì della distanza temporale (il fatto omicidiario risale al 1998, mentre la condotta estorsiva è stata perpetrata dal 2003 al 2010). ritenuto che il ricorrente denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, indicando quale prova decisiva della programmazione unitaria la circostanza che i delitti siano maturati nel contesto della partecipazione al clan dei casalesi, per la quale l’instante ha riportato condanna, e al fine di agevolare gli interessi criminali del predetto clan; ritenuto che il ricorso non soddisfa l'onere di allegazione degli elementi idonei a far ritenere che già al momento di commissione del primo reato vi fosse stata nell'imputato la rappresentazione non genericamente di reati ulteriori della tipologia di quelli solitamente commessi dalle organizzazioni criminali, ma "nelle linee essenziali" proprio dei reati che poi il ricorrente ha realizzato(cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); ritenuto, del resto, che anche sul rapportotra reato associativo ed eventuali reati-fine, agli effetti di cui all'art. 81 cod. pen., la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che èipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430- 01 , secondo cui, come chiarito i n motivazione, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della creazione dell’associazione, e non al momento in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-biscod. pen.). ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il