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Ordinanza — n. 1371/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to refute the lower court's established facts regarding translation issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1371/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's rejection of his request to revoke the enforceability of a conviction due to the alleged omission of translating the judgment into a language he understood. The court found that the appellant failed to adequately refute the lower court's finding that the translation issue had already been examined during the initial trial.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the appellant fails to sufficiently refute the factual assumptions underlying the lower court's decision, thereby rendering the complaint devoid of merit.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility failure to refute facts procedural costs and fines translation of judicial documents enforceability of conviction difficoltà linguistiche diritto di traduzione grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Aktepe Hakan,nato in T urchia il 14/07/1973 avverso l'ordinanza del 25/06/2025 del Tribunale di Sassari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del25 giugno 202 5 , con la quale ilTribunale di Sassari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della esecutività della sentenza di condanna irrevocabile n. 1366 del 2024 pronunciata dal medesimo Tribunale nei confronti di Hakan Aktepe e di restituzione nel termine per proporre impugnazione; rilevato che il Tribunale ha disatteso la richiesta del condannato , il quale lamentava l’omessa traduzione della sentenza nella lingua da lui conosciuta , argomentando che la questione era stata già vagliata dal giudice della cognizione; rilevato che con l'unico motivo di ricorso il ricorrente ripropone la doglianza disattesa dal gi u d ice di merito , ma non confuta adeg uat amente l’ assunto a fondamento del provvedimento reiettivo, anzi riconosce che il giudice della cognizione nella sentenza di condanna “si era soffermato sulle ragioni del rigetto di due eccezioni difensive, una delle quali sembrerebbe aver avuto come oggetto la traduzione, senza distinzione, degli atti processuali”; ritenuto che , p er queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonino Francesco Genovese Stefano Aprile