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Ordinanza — n. 1366/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1366/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1366/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Grigoras Liviu, nato in Romania il 15/02/1980 avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte di appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 26 febbraio 2025 della Corte di appello di Palermo, cheha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigentoil 9 gennaio 2023 nei confronti di Liviu G r i go r as in relazione al reato di cui agli artt. 424, primo comma, e 61, primo comma,n. 5, cod. pen., commesso il 25 febbraio 2018; rilevatoche il ricor re nte lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla valutazione de i contr i buti dichiarativ i e d e gli esiti dell’accertamento peritaledisposto dalla Corte di appello; preso atto che alle do g l i a n z e la Corte territoriale ha già fornito adeguata risposta,coerente alle risultanze processuali, ritenendo il ricorrente responsabile del danneggiamento mediante incendio dell ’autoveicolo sull a scorta di una pluralità di dati probatori,enucleati dal riconoscimento operato con certezza dagli investigatorisui filmati che immortalavano l’autore del misfatto , dagli esiti della perizia antropometricae dall’opposizione dell’imputato asottoporsi ai rili e vi tecnici preliminari all’espletamento della perizia,dal sequestro di indumenti dell’imputato compatibili con quelli indossati dall’individuo ripreso dalle telecamere , dal rinvenimento in possesso del Grigoras di un accendino visibilmente danneggiato dalle fiamme; ritenutopertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese a sollecitareuna diversa e alternativa lettura , non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601- 01 ;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1366/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482 - 01 ) ; consideratoche all a declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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incendio colposo danni da incendio motivazione inadeguata delle censure costituzionali insufficienza di prove diritto di non autoincriminarsi cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Grigoras Liviu, nato in Romania il 15/02/1980 avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte di appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 26 febbraio 2025 della Corte di appello di Palermo, cheha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigentoil 9 gennaio 2023 nei confronti di Liviu G r i go r as in relazione al reato di cui agli artt. 424, primo comma, e 61, primo comma,n. 5, cod. pen., commesso il 25 febbraio 2018; rilevatoche il ricor re nte lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla valutazione de i contr i buti dichiarativ i e d e gli esiti dell’accertamento peritaledisposto dalla Corte di appello; preso atto che alle do g l i a n z e la Corte territoriale ha già fornito adeguata risposta,coerente alle risultanze processuali, ritenendo il ricorrente responsabile del danneggiamento mediante incendio dell ’autoveicolo sull a scorta di una pluralità di dati probatori,enucleati dal riconoscimento operato con certezza dagli investigatorisui filmati che immortalavano l’autore del misfatto , dagli esiti della perizia antropometricae dall’opposizione dell’imputato asottoporsi ai rili e vi tecnici preliminari all’espletamento della perizia,dal sequestro di indumenti dell’imputato compatibili con quelli indossati dall’individuo ripreso dalle telecamere , dal rinvenimento in possesso del Grigoras di un accendino visibilmente danneggiato dalle fiamme; ritenutopertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese a sollecitareuna diversa e alternativa lettura , non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601- 01 ;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482 - 01 ) ; consideratoche all a declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il4 dicembre 2025 Il Consigliere Estensore