Italian Supreme Court dismisses appeal against reduced prison sentence for drug trafficking charges due to manifestly unfounded grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal against a reduced prison sentence inadmissible, upholding the lower court's decision. The appellant argued for a new evaluation of evidence and sentencing under specific criminal code articles, but the court found these criticisms to be manifestly unfounded. Consequently, the court rejected the request for a different reading of the case facts and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds cited are manifestly unfounded or seek an alternative reading of the case data not permitted in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte di appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino dell’8 aprile 2025, che ha ridotto ad anni 1, mesi 10 e giorni 16 di reclusione la pena irrogata a Giuseppe Alasia, confermando nel resto la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cuneo il 6 ottobre 2023 in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 440, 452, secondo comma, 61 n. 3 cod. pen., commesso tra novembre 2016 e aprile 2017; rilevato che il ricorrente ha articolato tre motivi, con cui ha dedotto vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità penale e al trattamento sanzionatorio, violazione di legge quanto all’applicazione degli artt. 440 e 452, secondo comma, cod. pen.; rilevato che i motivi di ricorso con cui si censura l’apparato motivazionale della pronuncia impugnata, mirano in realtà a una non consentita rivalutazione del merito della decisione: la Corte territoriale, con motivazione immune da profili di illogicità, ha fondato l’affermazione di responsabilità dell’Alasia su un coacervo di elementi probatori, rappresentati dalle attendibili dichiarazioni del coimputato Fabrizio Tomatis, dagli esiti di operazioni d’intercettazione telefonica, dai dati inerenti al traffico telefonico, da prove documentali, esplicitando con argomentazioni congrue le valutazioni in ordine alla ricorrenza della contestata aggravante, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della sanzione, nonché fornendo puntuale risposta alle censure sollevate con l’atto di appello, sintetizzate alle pagg. 6 e 7 della sentenza; ritenuto che manifestamente infondata è l’eccepita violazione di legge quanto alla pericolosità del prodotto impiegato e all’elemento soggettivo del reato, profili oggetto di analitica disamina alle pagg. 11-13 della sentenza impugnata, sui quali i giudici merito, anche in questo caso, hanno fornito puntuale risposta alle critiche difensive articolate con l’atto di appello; ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei dati processuali, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così