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Ordinanza — n. 1362/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1362/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1362/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Salvatore Gabriele,nato a Guardiagrele il 24/02/1987 avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte di appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; Esaminato il ricorsodi Gabriele Salvatore avverso la sentenza del la Corte di Appello di Perugiadel 24 settembre 2024 che , in sede di rinvio, dichiara t e estint e per prescrizione le due imputazioni di furto aggravato interessate dalla pronuncia rescindente, ha rideterminato la pena per le restanti imputazioni , negando la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria richiesta dall’imputato; rilevatoche il ricorrente ha ded otto violazione di legge e vizio di motiva z ione in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, invocando l’inapplicabilità alla pena pecuniaria sostitutiva della prognosi di adempimento di cui all’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689; preso atto che il 26 novembre 2025 ildifensore ha trasmesso rituale rinuncia al ricorso a firma dell’imputato; ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1362/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 58 legge 24 novembre 1981, n. 689; preso atto che il 26 novembre 2025 ildifensore ha trasmesso rituale rinuncia al ricorso a firma dell’imputato; ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende;

Parole chiave

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remissione della pena revoca della sospensione condizionale rinuncia alla motivazione abbandono del procedimento penale esecuzione della pena detentiva sostitutiva misura sostitutiva della detenzione
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Salvatore Gabriele,nato a Guardiagrele il 24/02/1987 avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte di appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorsodi Gabriele Salvatore avverso la sentenza del la Corte di Appello di Perugiadel 24 settembre 2024 che , in sede di rinvio, dichiara t e estint e per prescrizione le due imputazioni di furto aggravato interessate dalla pronuncia rescindente, ha rideterminato la pena per le restanti imputazioni , negando la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria richiesta dall’imputato; rilevatoche il ricorrente ha ded otto violazione di legge e vizio di motiva z ione in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, invocando l’inapplicabilità alla pena pecuniaria sostitutiva della prognosi di adempimento di cui all’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689; preso atto che il 26 novembre 2025 ildifensore ha trasmesso rituale rinuncia al ricorso a firma dell’imputato; ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il4 dicembre 2025 Il Consigliere Estensore I